Il Regime di Tassazione delle Societa’ a Malta
Introduzione
A Malta e‘ possibile costituire una Limited Liability Company (societa‘ a responsabilita‘ limitata) con lo scopo di svolgere a Malta o altrove qualsiasi attivita‘ economica avente natura di holding o di trading. Le Limited Liability Company possono operare in ogni settore ed essere intestatarie di beni tangibili o intangibili, mobili o immobili.
Giurisdizione Fiscale
Ai sensi del diritto Maltese, una societa‘ costituita a Malta viene considerata ai fini fiscali ordinariamente residente e domiciliata a Malta e viene tassata a Malta sui redditi e sui profitti tassabili sulla base del worldwide basis taxation principle a prescindere dal luogo in cui siano collocati il controllo e la gestione della societa‘ stessa.
Una societa‘ costituita al di fuori del territorio Maltese puo‘ comunque essere considerata residente a Malta ai fini fiscali (sebbene non ordinariamente residente e domiciliata a Malta) se gestita e controllata a o da Malta. In tale situazione, la responsabilita‘ fiscale della societa‘ e‘ limitata al reddito imputabile e agli utili guadagnati a, prodotti in o realizzati a Malta. I profitti della societa‘ generati all‘estero non vengono tassati a Malta.
Aliquota d‘Imposta applicabile alle Societa‘ Maltesi
Le Societa‘ Maltesi sono soggette ad un‘aliquota d‘imposta fissa del 35% (corrispondente all‘aliquota d‘imposta prevista per l‘ultimo scaglione di reddito per le persone fisiche). Tale aliquota puo‘ essere ridotta mediante l‘applicazione del rimborso fiscale o del regime della participation exemption.
Reddito Imponibile di una Societa‘ Maltese
Il reddito imponibile di una societa‘ Maltese comprende utili o profitti scaturenti da attivita‘ di trading o di business, dividendi, premi, interessi, sconti, canoni di locazione, royalties e altri profitti che derivano da beni di proprieta‘ della societa‘, qualsiasi rendita, onorario e plusvalenza tassabile.
Participation Exemption
Una societa‘ Maltese che percepisce reddito (dividendi) derivante da una partecipazione azionaria che si qualifica quale partecipating holding (tipicamente una partecipazione azionaria del 10% in una societa‘ non residente, anche se altre condizioni possono essere soddisfatte), o da utili derivanti dal trasferimento di azioni in una partecipating holding, puo‘ beneficiare di un‘esenzione d‘imposta su tali profitti se opta per il regime della participation exemption.
Il Sistema ad Imputazione Completa
Malta prevede un sistema ad Imputazione completa per la tassazione dei dividendi. Alla luce di tale sistema, l‘azionista (individuo o societa‘) che percepisce un dividendo dalla societa‘ Maltese non subisce alcun prelievo fiscale su tale dividendo. Infatti, Malta non applica alcuna Witholding Tax sui dividendi.
Inoltre il diritto Maltese riconosce agli azionisti di una società Maltese il diritto al rimborso totale o parziale dell'imposta pagata dalla societa‘ sugli utili dai quali è stato distribuito il dividendo. Qualsiasi azionista di una società Maltese potra‘ beneficiare del meccanismo del rimborso fiscale, indipendentemente da forma giuridica o status, dalla residenza fiscale o da altri fattori.
Il Sitema del Rimborso Fiscale applicato alle Societa‘ Maltesi
Come indicato appena sopra, l‘azionista che riceve un dividendo distribuito da una società registrata a Malta ha il diritto di chiedere il rimborso totale o parziale dell‘imposta versata dalla società sugli utili da essa prodotti. Solitamente il rimborso e‘ pari ai 6/7 dell‘imposta versata dalla societa‘ su tali utili ma il suo ammontare puo‘ tuttavia variare a seconda che il dividendo derivi da una fonte attiva o passiva di reddito e a seconda che la societa‘ abbia o meno (in relazione a tali utili) richiesto l‘applicazione del double taxation relief.
In presenza di determinate condizioni le plusvalenze scaturenti dal trasferimento di azioni ad una societa‘ Maltese non sono tassate a Malta.
Nessuna Imposta di Bollo
In presenza di determinate condizioni non viene prevista alcuna imposta di bollo sul trasferimento di azioni all‘interno di una societa‘ Maltese.
Nessuna normativa in materia di Thin Capitalization
Malta non prevede alcuna normativa sulla Thin Capitalization. Sara‘ quindi possibile ottenere la completa deduzione degli interessi pagati dalla leva finanziaria di una societa‘ di holding.
Nessuna Ritenuta alla Fonte sulla distribuzione di Dividendi e sul Pagamento di Interessi e Royalties
Malta non impone alcuna ritenuta alla fonte sul pagamento di dividendi in uscita, ovvero dividendi distribuiti ad azionisti non residenti. In presenza di determinate condizioni Malta non impone alcuna ritenuta alla fonte sui pagamenti di interessi e royalties effettuati a non residenti.
