Regime di Tassazione dei Fondi d’investimento
Malta è l'unico Stato membro dell'Unione Europea ad aver adottato il sistema a imputazione completa (full imputation system). Alla luce di tale sistema l'imposta sofferta e pagata a Malta da parte della società Maltese consiste essenzialmente in un‘imposta pagata anticipatamente dalla società per conto dell‘azionista. Ai sensi del sistema Maltese, una società residente a Malta viene tassata sui profitti da essa prodotti. Tuttavia, quando la società distribuisce i dividendi, gli azionisti maturano il diritto a ricevere il rimborso di una parte considerevole dell‘imposta versata dalla società distribuente.
A Malta la tassazione degli organismi d‘investimento collettivo del risparmio (OICR) è disciplinata dalla normativa di seguito elencata: Income Tax Act, Income Tax Management Act, Collective Investment Scheme (Investment Income) Regulations.
Il regime di tassazione di un fondo varia a seconda che sia fisso o variabile. Tale distinzione è molto importante per determinare se e in quale misura siano tassati i redditi da investimento, plusvalenze e dividendi distribuiti.
I fondi possono essere classificati nel modo seguente:
Fondi Fissi (Prescribed Funds) |
Fondi Variabili (Non-prescribed Funds) |
Istituiti in conformità con leggi di Malta |
Qualsiasi fondo non qualificabile come fondo fisso – Questa categoria include i fondi esteri e i fondi Maltesi che hanno più del 15% dei beni situati al di fuori di Malta |
Oltre l'85% dei beni del fondo si trovano a Malta |
Un organismo d‘investimento collettivo estero istituito nel rispetto delle leggi dello Stato in cui è stato istituito |
La classificazione del fondo può essere modificata qualora si verifichi un‘alterazione della percentuale dei beni situati a Malta. Va notato che eventuali cambiamenti di categoria di appartenenza del fondo sono a totale discrezione del Commissioner of Inland Revenue.
Ai fini fiscali, la classificazione del fondo rappresenta una fase cruciale.
Quando un fondo è riclassificato da variabile a fisso, eventuali successive cessioni sono soggette a ritenuta alla fonte, mentre, quando un fondo è riclassificato da fisso a variabile, la responsabilità fiscale è calcolata come se il fondo fosse stato variabile fin dal principio. Ne consegue che plusvalenze generate prima della riclassificazione non beneficiano di alcuno sgravio fiscale.
Dato che l‘applicazione della ritenuta alla fonte dipende dal fatto che il fondo sia fisso o variabile, è consigliabile che gli OICR comunichino ai pagatori (per esempio le banche) di essere autorizzati dal Commissioner of Inland Revenue. Inoltre, gli OICR non possono optare di ricevere i proventi derivanti da investimenti ai quali non sia stata addebitata la relativa ritenuta alla fonte. La ritenuta alla fonte potrà essere applicabile a seconda della tipologia del fondo. Nel caso in cui le tasse siano addebitate, colui che percepisce il reddito può optare di non chiedere la deduzione della ritenuta alla fonte.
Tuttavia, quanto precisato sopra non si applica nei casi seguenti:
- Se il reddito d‘investimento è costituito da plusvalenze;
- Se il debitore è un intermediario finanziario autorizzato;
- Se il destinatario è un OICR.